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Sez. 1 - , Sentenza n. 11756 del 17/06/2020 (Rv. 657955 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Ricorso per cassazione - Istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657955-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)