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Sez. L, Sentenza n. 5235 del 29/11/1989 (Rv. 464411 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ REMUNERATA - PORTATA - ATTIVITÀ AUTONOMA - RILEVANZA - ATTIVITÀ LAVORATIVA DI PERSONE NON CONVIVENTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI DISTINTI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464411-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI - DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITÀ REMUNERATA - PORTATA - ATTIVITÀ AUTONOMA - RILEVANZA - ATTIVITÀ LAVORATIVA DI PERSONE NON CONVIVENTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI DISTINTI - PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ.*

Con riguardo al beneficio dell'integrazione salariale in caso di intervento della cassa integrazione guadagni, la condizione - prevista dal d.l.lgt. 4 novembre 1945 n. 788 - per cui i dipendenti sospesi, che percepiscono tale trattamento, non devono dedicarsi ad altra attività remunerata, deve interpretarsi nel senso che quest'ultima - il cui svolgimento può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro - non deve necessariamente coincidere con una prestazione d'opera subordinata, ma può ben consistere in un'attività autonoma, tenendo altresì conto della generale presunzione di onerosità dell'attività lavorativa nell'ipotesi di persone non conviventi appartenenti a nuclei familiari distinti. (V 3249/87, mass n 452315; (V 5443/83, mass n 430364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decr. Legge Luogoten. 04/11/1945 num. 788 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)