Sez. L, Sentenza n. 5443 del 20/08/1983 (Rv. 430364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA O SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO A RICEVERE QUEST'ULTIMA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELL'INDENNITÀ PERCEPITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA O SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO A RICEVERE QUEST'ULTIMA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELL'INDENNITÀ PERCEPITA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni nel settore del lavoro industriale, il quale sia stato licenziato o si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva ovvero successivamente all'erogazione dell'indennità, ma prima della ripresa di tale attività, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e non è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita, non risultando alcuna ipotesi di decadenza e, comunque, di esclusione alla stregua dell'art. 5 n. 1 del d.l.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 (nuove Disposizioni sulle integrazioni salariali), ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1951 n. 498. L'esistenza di un principio generale contrario a quello suesposto non può essere sostenuta sulla base dell'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), che, in via di eccezione, subordina il riconoscimento del diritto del lavoratore dimissionario all'integrazione salariale, fino alla cessazione del rapporto attuata con le dimissioni, alla condizione che il lavoratore medesimo sia assunto in altra azienda dello stesso settore di attività.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5 com. 1, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)