Sez. 1, Sentenza n. 3926 del 01/12/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175521 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PREGRESSA DETENZIONE PER USO PERSONALE - NON PUNIBILITÀ - QUANTITÀ DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA - RATIO.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - PREGRESSA DETENZIONE PER USO PERSONALE - NON PUNIBILITÀ - QUANTITÀ DELLA SOSTANZA - IRRILEVANZA - RATIO.*
La pregressa detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è sempre non punibile, una volta accertato l'uso personale delle stesse da parte del detentore, indipendentemente dalla quantità della sostanza consumata. Infatti, mentre la prima parte del secondo comma dell'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 contiene un esplicito e preciso riferimento a "quantità modiche" delle sostanze stupefacenti indicate nel primo comma, la seconda parte - che sancisce una ipotesi di non punibilità del tutto diversa da quelle previste nella prima parte e, quindi, rispetto a questa è del tutto autonoma - parla genericamente di detenzione di dette sostanze, senza riferimento alcuno alla quantità delle stesse. (contra mass n 173981; (contra mass n 161892; (contra mass n 154934).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)