Sez. 1, Sentenza n. 7761 del 23/03/1982 Ud. (dep. 17/08/1982) Rv. 154934 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PREGRESSA PER USO PERSONALE - ESTREMO DELLA MODICA QUANTITÀ - NECESSITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PREGRESSA PER USO PERSONALE - ESTREMO DELLA MODICA QUANTITÀ - NECESSITÀ.*
In tema di pregressa detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale, è sempre necessario che la quantità detenuta sia stata modica. L'accertamento di detta causa di non punibilità in tal caso non avviene direttamente, ma può essere compiuto dalla polizia giudiziaria, traendo aliunde elementi di prova. Punibilità consiste soltanto nel fatto che l'accertamento non è avvenuto direttamente, ma la sua notizia è pervenuta comunque alla polizia giudiziaria, che dà atto del suo uso esclusivamente personale.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)