diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 10954 del 12/05/1986 Ud. (dep. 15/10/1986) Rv. 173981 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PREGRESSA PER USO PERSONALE - REQUISITO DELLA MODICA QUANTITÀ - NECESSITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173981-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PREGRESSA PER USO PERSONALE - REQUISITO DELLA MODICA QUANTITÀ - NECESSITÀ - RATIO.*

Nel caso di pregressa detenzione di stupefacenti per uso esclusivamente personale, è sempre necessario che la quantità detenuta sia stata modica. Infatti, il reato di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685 si consuma nel momento in cui inizia la detenzione della sostanza stupefacente e l'uso successivo che si faccia di essa costituisce un post factum che non muta la caratteristica della ipotesi criminosa. (Conf mass n 161892; (Conf mass n 154934).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)