Sez. 3 - , Sentenza n. 8780 del 26/11/2019 Ud. (dep. 04/03/2020) Rv. 278265 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Annullamento senza rinvio – Effetto rescindente e rescissorio – Giudicato interno – Conseguenze – Applicazione retroattiva di una norma secondo la mutata interpretazione – Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
La sentenza di annullamento senza rinvio di una decisione di merito, per l'abnormità di un atto processuale, produce un effetto rescindente, che consiste nell'eliminazione dell'atto ritenuto abnorme, ed un effetto rescissorio, che è limitato alla questione di diritto sottoposta all'esame della Corte di cassazione, la cui decisione ha efficacia di giudicato interno nel processo e non può essere modificata per effetto della applicazione retroattiva di una norma secondo la sua mutata interpretazione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto che, dopo l'annullamento senza rinvio del provvedimento abnorme che, in accoglimento della questione della nullità del decreto di giudizio immediato per irregolarità dell'interrogatorio svolto in sede di convalida dell'arresto, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è riproponibile la medesima questione innanzi al giudice di merito, pur in presenza di un sopravvenuto mutato orientamento di giurisprudenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)