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Sez. 4, Sentenza n. 48352 del 29/04/2009 Cc. (dep. 17/12/2009) Rv. 245775 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Poteri e obblighi del giudice di rinvio - Limiti.
Stato
decisa il 2009-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245775-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto specificamente enunciato, con la conseguenza che quando la Corte, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non enunci alcun principio, gli è vietato semplicemente di ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)