Sez. 2, Sentenza n. 11209 del 09/02/2016 Cc. (dep. 17/03/2016) Rv. 266427 - 04
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - Giudizio di rinvio | Misure cautelari - Vincolo del giudice di rinvio al "thema decidendum" segnato dalla pronuncia di annullamento - Sussistenza - Estensione dell'indagine a nuovi elementi di fatto sopravvenuti - Possibilità - Limiti - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - Giudizio di rinvio
In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il "thema decidendum", segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve, in primo luogo, eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poichè, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venire meno la continuità di oggetto del giudizio (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, dovendosi pronunciare in sede di giudizio di rinvio sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione di una misura interdittiva, aveva revocato detta misura, in accoglimento di un'istanza difensiva, per sopravvenuta mancanza del pericolo di reiterazione del reato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)