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Sez. 1, Sentenza n. 4350 del 09/04/1992 (Rv. 476701 - 01)

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | Avviso di accertamento - Impugnazione da parte di uno dei coobbligati per la stessa imposta - Giudicato favorevole - Coobbligati non impugnanti - Avviso di liquidazione - Impugnazione - Sopravvenienza nel corso del giudizio del predetto giudicato - Opponibilità dello stesso - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476701-01

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria

Nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell'ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)