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Sez. 2, Sentenza n. 343 del 18/02/1970 Ud. (dep. 24/02/1971) Rv. 116820 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATO SEMPLICE PERSEGUIBILE A QUERELA E REATO AGGRAVATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RITENUTA PREVALENZA DI ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI PER GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON ESCLUDE LA PERSEGUIBILITA DI UFFICIO - APPLICAZIONE IN TEMA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.*
Stato
decisa il 1970-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116820-01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - REATO SEMPLICE PERSEGUIBILE A QUERELA E REATO AGGRAVATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - RITENUTA PREVALENZA DI ATTENUANTI SULLE AGGRAVANTI PER GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON ESCLUDE LA PERSEGUIBILITA DI UFFICIO - APPLICAZIONE IN TEMA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.*

La ritenuta prevalenza di una o piu circostanze attenuanti sulla aggravante o sulle aggravanti contestate importa la esclusione dell'aumento di pena stabilito per queste ultime e la diminuzione di pena per l'attenuante o le attenuanti concesse, ma non produce l'effetto di rendere perseguibile a querela di parte un reato che, per la sussistenza dell'aggravante, sia perseguibile di ufficio. Pertanto il reato di appropriazione indebita aggravata a norma dello art 646 commi 2 e 3 cod pen (fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o con l'aggravante prevista dall'art 61 n 11 cod pen) resta perseguibile di ufficio ancorche sia ritenuta la prevalenza di attenuanti sulle aggravanti suddette. (Conf 104737, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)