Sez. 2, Sentenza n. 376 del 27/02/1967 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104737 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON MODIFICA LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA - FATTISPECIE - APPROPRIAZIONE INDEBITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON MODIFICA LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA - FATTISPECIE - APPROPRIAZIONE INDEBITA.*
Il giudizio di comparizione di cui all'art 69 cod pen ha rilievo soltanto in ordine alla Determinazione della pena e non anche rispetto ad altri eventuali effetti giuridici delle circostanze oggetto del giudizio stesso. Pertanto, ove un reato normalmente punibile a querela, diventi punibile di ufficio nel concorso di una determinata circostanza aggravante (nella specie: appropriazione indebita nell'ipotesi di cui al secondo capoverso dell'art 646 cod pen), il giudizio di prevalenza di circostanze attenuanti sulla anzidetta aggravante lascia immutato il titolo del reato e in conseguenza la procedibilita dell'Azione penale che e regolata con esclusivo riguardo al titolo stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 com. 3, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)