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Sez. 2, Sentenza n. 376 del 27/02/1967 Ud. (dep. 22/06/1967) Rv. 104737 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON MODIFICA LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA - FATTISPECIE - APPROPRIAZIONE INDEBITA.*
Stato
decisa il 1967-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104737-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - NON MODIFICA LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA - FATTISPECIE - APPROPRIAZIONE INDEBITA.*

Il giudizio di comparizione di cui all'art 69 cod pen ha rilievo soltanto in ordine alla Determinazione della pena e non anche rispetto ad altri eventuali effetti giuridici delle circostanze oggetto del giudizio stesso. Pertanto, ove un reato normalmente punibile a querela, diventi punibile di ufficio nel concorso di una determinata circostanza aggravante (nella specie: appropriazione indebita nell'ipotesi di cui al secondo capoverso dell'art 646 cod pen), il giudizio di prevalenza di circostanze attenuanti sulla anzidetta aggravante lascia immutato il titolo del reato e in conseguenza la procedibilita dell'Azione penale che e regolata con esclusivo riguardo al titolo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 com. 3, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)