Sez. 6, Sentenza n. 40169 del 09/11/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248930 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Principio della doppia incriminazione - Associazione per delinquere - Delitto associativo previsto dalla legislazione statunitense - Esatta corrispondenza - Necessità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, il delitto associativo configurato nella legislazione statunitense ("R.I.C.O. Act") trova riscontro nel delitto di associazione per delinquere previsto da quella italiana, atteso che le due fattispecie di reato presentano elementi fondamentali comuni, con la sola differenza che la norma straniera è maggiormente restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l'avvenuta consumazione dei reati fine.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 26/05/1984 num. 225 art. 2, Legge 16/03/2009 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)