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Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 14/09/1995 Cc. (dep. 04/10/1995) Rv. 202384 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere | Requisito della doppia incriminabilità - Esatta corrispondenza fra lo schema astratto della norma incriminatrice straniera ed una analoga norma italiana - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di "conspiracy" e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, relativamente ad estradizione richiesta dagli U.S.A..
Stato
decisa il 1995-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202384-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen. ed in conformità all'art. 2, comma secondo, del trattato di estradizione ratificato con Legge 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all'estradizione negli U.S.A. di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto il titolo di "conspiracy", - ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello della associazione per delinquere - di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Legge 26/05/1984 num. 225 art. 2 com. 2, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)