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Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998 (Rv. 515203 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Trascrizione di domanda giudiziale - Responsabilità aggravata - Art. 96 cod. proc. civ. - Applicabilità - Art. 2043 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515203-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'art. 96 cod. proc. civ., prevedendo casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali della parte, esaurisce tutte le ipotesi, restando preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. A questa stregua, la responsabilità aggravata per trascrizione di domanda giudiziale - di natura processuale essendo fondata su domanda giudiziale e dipendendo la sua efficacia dall'esito del correlato giudizio - rientra nell'art. 96 cod. proc. civ. ed è disciplinata, in presenza degli altri elementi della fattispecie, dal primo comma di tale disposizione se la trascrizione è illegittima e dal secondo comma se la trascrizione è legittima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)