Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998 (Rv. 515203 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Trascrizione di domanda giudiziale - Responsabilità aggravata - Art. 96 cod. proc. civ. - Applicabilità - Art. 2043 cod. civ. - Inapplicabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
L'art. 96 cod. proc. civ., prevedendo casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali della parte, esaurisce tutte le ipotesi, restando preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. A questa stregua, la responsabilità aggravata per trascrizione di domanda giudiziale - di natura processuale essendo fondata su domanda giudiziale e dipendendo la sua efficacia dall'esito del correlato giudizio - rientra nell'art. 96 cod. proc. civ. ed è disciplinata, in presenza degli altri elementi della fattispecie, dal primo comma di tale disposizione se la trascrizione è illegittima e dal secondo comma se la trascrizione è legittima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)