Sez. 2, Sentenza n. 10219 del 20/10/1990 (Rv. 469504 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER TRASCRIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE NON TRASCRIVIBILE - TITOLO GIURIDICO - ART. 2043 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - AZIONE PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI DOMANDA TRASCRIVIBILE MA NON SORRETTA DAL DIRITTO DELL'ATTORE - ESERCIZIO LIMITATO AL SOLO ACCERTAMENTO CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER TRASCRIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE NON TRASCRIVIBILE - TITOLO GIURIDICO - ART. 2043 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - AZIONE PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI DOMANDA TRASCRIVIBILE MA NON SORRETTA DAL DIRITTO DELL'ATTORE - ESERCIZIO LIMITATO AL SOLO ACCERTAMENTO CON RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ.*
L'Azione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell'art. 2043 cod. civ. nella ipotesi di domanda non trascrivibile, in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., dovendosi nell'eseguita trascrizione ravvisare un vero e proprio fatto illecito, e nell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., nella ipotesi di domanda che pure essendo suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva essere trascritta, non sussistendo il diritto con essa fatto valere: con la conseguenza in quest'ultimo caso che è improponibile la domanda con la quale si chieda al giudice della causa del merito, che è investito dell'esclusiva Competenza, il solo accertamento della responsabilità con la liquidazione del danno in separata Sede. (V 5265/83, mass n 430154; (V 2285/76, mass n 387888; (V 290/69, mass n 338277; (Conf 680/71, mass n 350436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)