Sez. U, Sentenza n. 1729 del 11/02/1993 (Rv. 480846 - 01)
Professionisti - Geometri | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri - Retrodatazione dell'iscrizione - Domanda del professionista ai fini dell'attribuzione della pensione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Professionisti - Geometri
La domanda del professionista volta a conseguire, ai fini dell'attribuzione della pensione, la retrodatazione della propria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri introduce una controversia che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (salvi i limiti interni della medesima ove venga in contestazione la legittimità di un atto amministrativo costituente presupposto necessario dell'iscrizione), essendo tale controversia relativa al diritto soggettivo al trattamento previdenziale ed atteso altresì che l'iscrizione predetta, in quanto correlata a requisiti fissati direttamente dalla legge, implica adempimenti sottratti alla discrezionalità amministrativa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 142, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 142, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/10/1955 num. 990 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)