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Sez. 3, Sentenza n. 2520 del 08/02/2005 (Rv. 580767 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Superfluità di una clausola negoziale in relazione alla disciplina legale del rapporto - Conseguenze - Ricostruzione della volontà negoziale in senso difforme dal contenuto complessivo del contratto - Illegittimità.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580767-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di ermeneutica contrattuale, anche in relazione al carattere sussidiario della regola interpretativa della conservazione del contratto posta dall'art.1367 cod. civ., la eventuale superfluità di una clausola in relazione alla disciplina legale del rapporto non costituisce, di per sè, ragione sufficiente a giustificare una ricostruzione della volontà negoziale del tutto difforme dal contenuto del contratto quale si evince da altre clausole, potendo, anzi, tale contenuto giustificare pienamente l'interpretazione della clausola nel senso della sua superfluità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)