Sez. L, Sentenza n. 11364 del 08/05/2008 (Rv. 603068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Accertamento della validità - Verifica con la previsione legale - Necessità - Interpretazione del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici - Principio di conservazione del contratto ex art. 1367 cod. civ. - Rilevanza - Comportamento complessivo delle parti nella fase esecutiva - Valore sussidiario - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE
Ove si debba accertare la validità di un contratto di formazione e lavoro (stipulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994) è necessario procedere al raffronto tra il testo del contratto medesimo, interpretato secondo gli ordinari canoni ermeneutici ed uniformandosi al principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ., e la previsione di legge, potendosi assegnare valore al comportamento complessivo delle parti nella fase esecutiva del rapporto - profilo che assume primaria rilevanza, invece, quando sia chiesta la risoluzione per inadempimento - solo quale mezzo ermeneutico ausiliario ai sensi dell'art. 1362, comma 2, cod. civ. (nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che, nel caso di contratto di formazione e lavoro finalizzato all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa, l'istruzione persegue l'obbiettivo di adeguare le capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo dell'impresa e, pertanto, non differisce, necessariamente, da quella fornita dall'impresa a qualsiasi neo assunto e realizza la specifica causa negoziale ove sia finalizzata a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Civ. art. 1367, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 16, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)