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Sez. 3, Sentenza n. 6874 del 25/05/2000 (Rv. 536903 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criteri legali di ermeneutica - Criteri di interpretazione soggettiva - Utilizzabilità nei casi di volontà mancante - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536903-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

I criteri legali di interpretazione soggettiva del contratto (ex artt. 1362-1365 cod. civ.) possono trovare applicazione soltanto quando la volontà contrattuale sia dubbia, ma pur sempre esistente. Quando, invece, una volontà contrattuale sul punto controverso sia assente, il giudice può fare applicazione unicamente dei criteri legali di interpretazione oggettiva del contratto (artt. 1366 e seguenti cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)