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Sez. 3, Sentenza n. 11412 del 18/06/2004 (Rv. 573721 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Consiglio notarile - Poteri di vigilanza e controllo - Richiesta al notaio di dichiarazioni IMFondamento - Rifiuto - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573721-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare a carico del notaio, in applicazione del principio fondamentale "nemo tenetur se detegere", il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio; ne consegue che, operando anche nell'ambito disciplinare il sistema delle cause di giustificazione, costituisce esercizio di un diritto il rifiuto di rendere dichiarazioni scritte o orali autoindizianti, ancorché richieste dal consiglio notarile nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. (Nell'enunziare il principio di cui sopra la S.C. ha chiarito che, mentre costituisce illecito disciplinare il rifiuto di dati riferiti indistintamente a tutti gli atti rogati in un certo periodo di tempo, salvo il potere del Consiglio di procedere agli accertamenti necessari a fini disciplinari, non altrettanto accade quando il Consiglio richieda al notaio stesso che, previa effettuazione di un'indagine selettiva volta ad individuare gli atti per i quali siano stati violati i minimi tariffari, renda una dichiarazione avente ad oggetto un fatto che oggettivamente integra un illecito disciplinare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)