Sez. L, Sentenza n. 9262 del 04/05/2005 (Rv. 582392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare - Obbligo per l'incolpato di dire la verità - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore subordinato, opera la regola generale secondo la quale "nemo tenetur contra se edere" , il che esclude il dovere dell'incolpato di rendere dichiarazioni idonee a fornire la prova della sua responsabilità e quindi la esigibilità di dichiarazioni "autoindizianti" . (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso la rilevanza disciplinare delle false dichiarazioni rese da un dipendente a propria discolpa).
Riferimenti normativi: Legge 20/07/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)