Sez. U, Sentenza n. 5267 del 11/10/1979 (Rv. 401860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI AUTONOMI LIRICI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI AUTONOMI LIRICI - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I RISPETTIVI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Gli enti autonomi lirici, ai quali l'art 5 della legge 14 agosto 1967 n 800 conferisce la personalita giuridica di diritto pubblico, perseguono fini di interesse generale, sono sottoposti al controllo del ministero del turismo e dello spettacolo e agli oneri connessi, godono di contributi ed incentivi e le loro entrate non remunerano i costi. Pertanto, tali enti debbono qualificarsi come enti pubblici non economici ed il rapporto d'impiego con essi - che S'instaura con l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente, ancorche il relativo atto abbia struttura contrattuale e il rapporto di lavoro sia a termine - ha natura pubblica, onde le controversie relative sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3519/77, mass n 387102).*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)