Sez. U, Sentenza n. 3519 del 05/08/1977 (Rv. 387102 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Gli enti autonomi lirici perseguono fini di interesse generale, quali la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita; sono sottoposti al controllo del ministero del turismo e dello spettacolo e ad oneri, quale l'istituzione di centri di istruzione professionale; godono di contributi, sovvenzioni ed incentivi; le loro entrate non remunerano i fattori produttivi. Essi debbono, pertanto, qualificarsi come enti pubblici non economici ed il rapporto d'impiego con loro, ancorche disciplinato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, ha natura pubblica, di tal che le controversie in materia dei dipendenti degli enti lirici rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla straordinarieta dell'incarico e dalla attualita dello stato di servizio.*
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)