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Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983 (Rv. 429341 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - SOPRAVVENIENZA DELL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE - EFFICACIA - PERSISTENZA - NUOVA EVENTUALE ISTANZA DI AFFIDAMENTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429341-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - SOPRAVVENIENZA DELL'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE IN ORDINE A QUEST'ULTIMO GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE - EFFICACIA - PERSISTENZA - NUOVA EVENTUALE ISTANZA DI AFFIDAMENTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Qualora nel corso del giudizio di separazione personale sopravvenga l'annullamento del matrimonio, con la conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, viene meno la Competenza del giudice della separazione circa l'affidamento della prole, ma il provvedimento presidenziale di affidamento emesso nel suo corso a norma dello art. 708 cod. proc. civ. conserva la sua efficacia (finché non sia sostituito), anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere su una nuova istanza di affidamento, giudice che è quello del luogo di residenza del genitore cui il minore è stato affidato, essendo irrilevante ai predetti fini, la situazione in cui il minore si trovi di fatto con uno dei genitori, al momento della proposizione della nuova domanda. (V 259/81, mass n 410671, sulla prima parte; (V 1762/75, mass n 375411, sulla prima parte; (V 4571/82, mass n 422542, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)