Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 12/08/1982 (Rv. 422542 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - OBBLIGO CONSISTENTE NELLA RESTITUZIONE DEL MINORE AL GENITORE, AFFIDATARIO IN VIRTÙ DI PROVVEDIMENTO EX ART. 708 CODICE PROCEDURA CIVILE, DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE AFFIDATARIO TEMPORANEO - FISSAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI ESECUZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PRETORE DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE, COINCIDENTE CON QUELLO DEL GENITORE AFFIDATARIO TEMPORANEO.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - OBBLIGO CONSISTENTE NELLA RESTITUZIONE DEL MINORE AL GENITORE, AFFIDATARIO IN VIRTÙ DI PROVVEDIMENTO EX ART. 708 CODICE PROCEDURA CIVILE, DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE AFFIDATARIO TEMPORANEO - FISSAZIONE DELLE RELATIVE MODALITÀ DI ESECUZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PRETORE DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE, COINCIDENTE CON QUELLO DEL GENITORE AFFIDATARIO TEMPORANEO.*
La Competenza per territorio in tema di fissazione ex art. 612 cod. proc. civ. delle modalità di esecuzione dell'Obbligo di fare consistente nella restituzione del minore al genitore, affidatario in virtù di provvedimento ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., da parte dell'altro genitore che l'abbia tenuto presso di sè temporaneamente secondo le statuizioni della separazione consensuale omologata, appartiene, in base all'art. 26, terzo comma, cod. proc. civ., al pretore del luogo di residenza del minore stesso, coincidente con quello del genitore che lo ha avuto in temporaneo affidamento, e rimane a tal fine del tutto irrilevante la richiesta rivolta a quest'ultimo in via stragiudiziale, di riconsegna del minore in luogo diverso. (V 5374/80, mass n 409251).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)