Sez. 5, Sentenza n. 9099 del 21/06/2002 (Rv. 555266 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Indici di spesa - Valore presuntivo - Superamento - Ammissibilità - Principio della c.d. quota risparmio - Natura - Criterio orientativo pratico - Configurabilità - Deducibilità in Cassazione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dei redditi, qualora sussistono elementi certi e inconfutabili (costituiti, nella specie, dalla disponibilità di somme di denaro risultanti dall'acquisto di auto di pregio e di quote societarie), la successiva operazione di concreta determinazione della base imponibile resta sganciata dai canoni probatori risultanti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., nel senso che l'accertamento dell'Ufficio non postula una rigorosa consecuzione di fatti noti e di fatti ignoti, ma può avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto, anche in relazione alla quota di reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo il principio della cosiddetta quota risparmio, in base al quale si imputano spese effettuate dal contribuente in un determinato anno a redditi conseguiti in anni precedenti, ossia in base ad un criterio orientativo pratico per la ricostruzione del reddito, la cui mancata applicazione può assumere rilievo nel giudizio di legittimità soltanto nei limiti in cui è consentito il controllo della motivazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)