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Sez. 2, Sentenza n. 4505 del 15/05/1996 (Rv. 497617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE | O interruzione per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario dell'atto di impugnazione nelle more trasferitosi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE

I termini per l'impugnazione delle sentenze (art. 325 cod. proc. civ.), qualificati "perentori" dall'art. 326 cod. proc. civ., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini, anche se brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del procuratore destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more ha trasferito altrove il proprio studio, trattandosi di evento non imprevedibile e comunque posto a carico dell'impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)