Sez. L, Sentenza n. 1364 del 04/02/1993 (Rv. 480683 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Trattamento speciale di disoccupazione - Misura - Determinazione - Criteri - Paga di fatto e normale orario contrattuale - Rilevanza - Retribuzione ridotta o sospesa per assenze dovute a malattia, infortunio, trattamento C.I.G. o per sospensione dal lavoro - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
Al fine della determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8, secondo comma, legge 5 novembre 1968 n. 1115 - che è pari ad un trentesimo o ad un ventottesimo (a seconda di paga mensile o meno) dell'ottanta per cento della retribuzione di fatto, corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita dal lavoratore nell'ultimo mese di lavoro - occorre tener conto da un lato della paga di fatto (da intendersi come retribuzione oraria in concreto percepita dal lavoratore) e, dall'altro, del normale orario contrattuale (da intendersi come il numero di ore di lavoro ordinario previste dal contratto e non già come le effettive ore di lavoro nell'ultimo mese di occupazione), con la conseguente impossibilità di calcolare detto trattamento sulla base di retribuzione ridotta o sospesa per assenze dal lavoro dovute a malattia, infortunio, trattamento di integrazione salariale o comunque di sospensione dal lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)