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Sez. L, Sentenza n. 7558 del 13/08/1997 (Rv. 506727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa sindacale non retribuita - Rapporto di lavoro - Inefficacia temporanea delle obbligazioni principali - Conseguenze - Trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Base di calcolo - Riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI

Durante l'aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro, pur restando in vita senza subire interruzioni, passa in uno stato di temporanea inefficacia delle obbligazioni principali che lo caratterizzano. Ne consegue che, ai fini della determinazione del trattamento speciale di disoccupazione previsto, in favore dei dipendenti di imprese industriali licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale, dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, che fa riferimento alla paga di fatto e all'orario normale di lavoro contrattuale, deve essere presa in considerazione l'ultima retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore che non abbia ripreso servizio dopo il collocamento in aspettativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)