Sez. L, Sentenza n. 2629 del 09/07/1976 (Rv. 381420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - MEDIANTE ORDINARIA AZIONE GIUDIZIARIA O MEDIANTE RITENUTA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ESTENSIONE - ECCEZIONE ALLA PREDETTA FACOLTA - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA - MEDIANTE ORDINARIA AZIONE GIUDIZIARIA O MEDIANTE RITENUTA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ESTENSIONE - ECCEZIONE ALLA PREDETTA FACOLTA - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
L'art 19 secondo comma della legge 4 aprile 1952 n 218, applicabile, a norma dell'art 11 della legge 9 novembre 1955 n 1122, anche in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie in favore dei giornalisti, nel disporre che 'il contributo a carico del lavoratore e trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferiscè, non deroga ai principi generali in tema di pagamento del debito altrui e non preclude al datore di lavoro medesimo di rivalersi della quota contributiva gravante sul dipendente con ordinaria Azione giudiziaria, anziche con l'indicato speciale mezzo di autotutela. Tale possibilita viene meno solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia coscientemente e volontariamente omesso di versare i contributi nei termini prescritti, perche in tale ipotesi, ai sensi degli artt 12 della citata legge n 1122 del 1955 e 23 della citata legge n 218 del 1952, diviene unico debitore anche per la quota dei contributi normalmente a carico del lavoratore. (Conf 1501/75, mass n 375091; (Conf 999/75, mass n 374391).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 11, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)