diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002 (Rv. 551460 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Urto tra conducente di veicolo e animale - Concorso tra responsabilità oggettiva del proprietario o utilizzatore di questo e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze - Danneggiato - Stesso conducente - Inclusione - Fondamento - Mancata prova del medesimo di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - Proporzionale riduzione del risarcimento, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cod. civ..
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551460-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l'art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell'art. 1227, cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)