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Sez. 2, Sentenza n. 11261 del 18/07/2003 (Rv. 565267 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Spazi destinati a parcheggio nelle nuove costruzioni ex art. 18 legge 765/967 - Vincolo pubblicistico - Natura e portata - Rapporto fra le singole unità immobiliari e le aree riservate a parcheggio - Vincolo pertinenziale ex lege - Configurabilità - Sussistenza - Poteri negoziali del costruttore - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565267-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

In tema di aree destinate a parcheggio interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, il vincolo di natura pubblicistica imposto dall'art.41 sexies legge 1150/1941, come introdotto dall'art. 18 legge 765/1967, che riserva l'uso diretto dei relativi spazi alle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari del fabbricato, non comporta anche l'obbligo della cessione in proprietà da parte dell'originario costruttore dell'intero edificio, il quale, in quanto sia rispettata la destinazione di legge, può riservarsi la proprietà o cederla a terzi. Ove, poi, qualora nei titoli di acquisto non vi sia stata al riguardo alcuna riserva o sia stato omesso qualunque riferimento, gli spazi destinati a parcheggio vengono ceduti in comproprietà pro quota, quali pertinenze delle singole unità immobiliari secondo il regime previsto dagli artt. 817 e 818 cod. civ. in considerazione del vincolo pertinenziale stabilito dagli artt. 18 legge 765/1967 e 26 legge 47/11985, venendo così a fare parte delle cose comuni di cui all'art. 1117 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)