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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/01/2001 (Rv. 543073 - 01)

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE | Obbligo delle parti, nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle medesime, di riservare spazi di parcheggio, ai sensi dell' art. 18 legge 765/1967, definiti pertinenze, ai sensi degli artt. 817, 818, 819 cod. civ., dall' art. 26, n. 5, legge 47/1985 - Obbligo di sottoporre detti spazi al regime delle pertinenze - Esclusione - Autonomia di negoziazione, purché nel rispetto del vincolo, reale e pubblicistico, di destinazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543073-01

BENI - PERTINENZE - REGIME - IN GENERE

La definizione quali pertinenze, ex artt. 817, 818, 819 cod. civ., contenuta nell'art. 26, n. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con riguardo agli spazi per parcheggi che ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 - aggiuntivo dell' art. 41 "sexies" alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 - debbono essere riservati nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, non incide sul potere negoziale delle parti di disporre di dette aree separatamente dalla costruzione, e di sottoporle ad un regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)