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Sez. 2, Sentenza n. 18255 del 22/08/2006 (Rv. 592289 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Spazi destinati a parcheggio nelle nuove costruzioni ex art. 18 legge 765\1967 - Vincolo pubblicistico - Natura e portata - Rapporto tra le singole unità immobiliari e le aree riservate a parcheggio - Vincolo pertinenziale "ex lege" - Configurabilità - Trasferibilità "pro indiviso" dell'area agli acquirenti degli appartamenti - Possibilità.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592289-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) pone un vincolo pubblicistico di destinazione, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi ed il cui contenuto è, tuttavia, limitato all'imposizione che appositi spazi siano riservati a parcheggio nella nuove costruzioni in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato, e a stabilire un nesso pertinenziale tra tali spazi e l'intero edificio. È pertanto consentito il trasferimento dell'area di parcheggio globalmente e "pro indiviso" agli acquirenti dei vari appartamenti, in modo che costituisca una parte comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1117, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 23/04/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)