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Sez. 5, Sentenza n. 12721 del 09/07/2004 (Rv. 574410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Per omessa pronunzia su domanda ritualmente proposta - Esame diretto degli atti di causa da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"

L'omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), integra un "error in procedendo", in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)