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Sez. L, Sentenza n. 8641 del 24/06/2000 (Rv. 538017 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Omessa pronuncia - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Esame diretto degli atti di causa da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie in materia di riconoscimento del diritto all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola.
Stato
decisa il 2000-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538017-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

L'omessa pronuncia, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, integra un "error in procedendo" in relazione al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti. (In base al suddetto principio la S.C., in un giudizio relativo al riconoscimento del diritto all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto non aveva esaminato la contestazione, regolarmente effettuata in appello dall'INPS, in merito all'esistenza in capo all'interessata del diritto all'indennità di disoccupazione agricola; la S.C. ha osservato che tale diritto costituisce il presupposto del diritto all'adeguamento "de quo", sicché la relativa contestazione non costituisce eccezione in senso proprio ed è, pertanto, deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 06/04/1974 num. 174, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)