Sez. L, Sentenza n. 11049 del 24/10/1995 (Rv. 494352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Per omessa pronunzia su domanda regolarmente proposta - Valutazione diretta degli atti - Ammissibilità - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"
Allorché venga denunziato un errore in procedendo, quale l'omessa pronunzia su di una domanda che si afferma regolarmente proposta, la Corte di cassazione è tenuta ad indagare con autonoma e diretta valutazione degli atti processuali, senza incontrare alcun vincolo nelle espressioni adoperate dalle parti ma dovendo tener conto del "petitum" sostanziale, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché, ove occorra, dalle eventuali precisazioni formulate in corso di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)