Sez. 5, Sentenza n. 526 del 12/01/2007 (Rv. 594753 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Unione Europea - Filiale italiana di società avente sede in altro Stato membro - IVA pagata sul corrispettivo dei servizi resi dalla casa madre - Istanza di rimborso - Prescrizione decennale - Applicabilità - Esclusione - Termine di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Contrarietà al diritto comunitario - Esclusione - Osservanza - Spedizione o richiesta di notificazione dell'istanza - Sufficienza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta versata dalla filiale italiana di una società avente sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea sul corrispettivo di servizi resi in suo favore dalla casa madre, pur trovando fondamento nel contrasto di detta imposta con gli artt. 2, par. 1, e 9, par. 1, della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma secondo, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anziché al termine decennale di prescrizione previsto per l'indebito oggettivo, essendo quest'ultimo applicabile soltanto quando la contrarietà del diritto interno al diritto comunitario investa il tributo nella sua interezza, sì che il pagamento non possa in alcun modo ricollegarsi ad un rapporto tributario. Tale disciplina non contrasta con il diritto comunitario, il quale non osta alla sottoposizione del diritto al rimborso di tributi pagati in violazione delle norme comunitarie ad un regime più restrittivo di quello stabilito per l'indebito di diritto comune, purché l'esercizio del diritto non sia reso impossibile o eccessivamente difficile, e non siano stabilite modalità più gravose di quelle previste per l'indebito derivante da violazioni del diritto interno. Per evitare la decadenza è poi sufficiente che entro il predetto termine abbia avuto luogo la spedizione o la richiesta di notificazione dell'istanza, non occorrendo anche che la stessa sia pervenuta all'Amministrazione destinataria.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)