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Sez. 5, Sentenza n. 13959 del 08/07/2016 (Rv. 640367 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa sui marmi nel Comune di Carrara ex l. n. 749 del 1911 - Incompatibilità con il diritto comunitario - Rimborso - Termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Data del pagamento.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640367-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

La tassa sui marmi istituita dall'articolo unico della l. n. 749 del 1911 a favore del Comune di Carrara è incompatibile con l'art. 23 del Trattato CEE, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004 in C-72/03, sicché il contribuente ha diritto al rimborso di quanto pagato successivamente al 16 luglio 1992 ove abbia presentato la relativa istanza entro il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile, in assenza di una specifica disposizione, in quanto non prevede modalità più gravose di quelle stabilite per l'indebito causato da violazioni del diritto interno, e che decorre dalla data del pagamento e non da quella dell'accertato contrasto con il diritto comunitario, dovendosi ritenere prevalente un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1911 num. 749 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)