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Sez. 4, Sentenza n. 666 del 14/12/1995 Ud. (dep. 22/01/1996) Rv. 203519 - 01

Notificazioni - Consegnatario della copia notificata - Convivente | Presunzione dello stato di convivenza - Prova contraria fornita dall'interessato - Possibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203519-01

Notificazioni - Consegnatario della copia notificata - Convivente

Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria perché l'indicazione fornita dallo ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva, quanto alla rilevazione del predetto stato, dall'apparenza della situazione, e non da uno specifico accertamento. La prova contraria per vincere la presunzione deve essere data da chi l'allega con la conseguenza che, ove fornita, la notificazione è nulla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)