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Sez. 5, Ordinanza n. 907 del 22/02/1999 Cc. (dep. 01/04/1999) Rv. 212931 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Presunzione dello stato di convivenza - Prova contraria fornita dall'interessato - Mancanza - Conseguenze - Rilevazione dei dati anagrafici del consegnatario dichiaratosi, contrariamente al vero, coniuge dell'imputato - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212931-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

In tema di notificazione di atti processuali, non si verifica nullità alcuna nel caso in cui le generalità della persona che falsamente abbia dichiarato la sussistenza di un rapporto di coniugio con l'imputato, siano state comunque rilevate ed annotate dall'addetto alla notificazione, unitamente all'apparente e rilevato stato di convivenza; ciò in quanto non ricorre ipotesi di incertezza assoluta circa la identità del consegnatario. D'altra parte, pur in presenza della falsa dichiarazione di cui sopra, fino a che l'interessato alla declaratoria di nullità non abbia fornito prova contraria, lo stato di convivenza del predetto consegnatario si presume, dal momento che la indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica deriva dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)