Sez. 6, Sentenza n. 38281 del 11/06/2015 Ud. (dep. 21/09/2015) Rv. 264608 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Medico chirurgo - Effettuazione di intervento chirurgico ad un latitante - Mancanza di condotta ulteriore positiva di aiuto - Reato - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che acconsenta a prestare un intervento chirurgico ad un ricercato senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura le quali, travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono indifferenti ai fini della configurabilità del reato tanto le modalità di esecuzione della prestazione, se coerenti ed esaustive rispetto alla patologia riscontrata, quanto il luogo di esecuzione dell'intervento sanitario, sia esso compatibile o meno con le cure da prestare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)