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Sez. 6, Sentenza n. 12281 del 01/03/2016 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 267420 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Medico che presti assistenza al latitante - Condotta tesa ad eludere le ricerche della polizia giudiziaria - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267420-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che non si limiti ad assistere un latitante, ma ponga in essere condotte di altra natura che, travalicando il dovere professionale del sanitario di tutelare la salute, contribuiscano a che la persona assistita eluda le investigazioni o le ricerche dell'autorità. (Nella specie, il medico, avvalendosi del ruolo direttivo esercitato all'interno di un laboratorio di analisi, aveva fatto sì che il latitante fruisse in maniera sistematica, in un significativo arco temporale, delle prestazioni della struttura sanitaria senza correre il rischio di essere individuato dagli inquirenti, dal momento che gli accertamenti diagnostici venivano effettuati a nome dello stesso sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)