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Sez. 6, Sentenza n. 26910 del 05/04/2005 Ud. (dep. 20/07/2005) Rv. 231861 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Medico - Assistenza prestata al latitante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231861-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta "aggiuntiva", quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l'obbligo del referto - nel caso non richiesto -, dall'altro l'omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l'assistenza è stata prestata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)