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Sez. U, Sentenza n. 1369 del 08/02/1988 (Rv. 457507 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OCCUPAZIONE DI FONDO IN BASE A DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA INEFFICACE - ATTIVITÀ MATERIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457507-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OCCUPAZIONE DI FONDO IN BASE A DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA INEFFICACE - ATTIVITÀ MATERIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - ESPERIBILITÀ.*

L'acquisizione del possesso di un fondo privato, che sia posta in essere dall'amministrazione dopo che il decreto d'occupazione di urgenza di tale bene sia divenuto inefficace, a norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per l'inutile decorso del termine di tre mesi senza che l'occupazione stessa sia stata attuata, integra un'attività materiale dell'amministrazione medesima, di natura privatistica, in quanto non più riconducibile al suddetto provvedimento autoritativo, e, pertanto, legittima il privato all'esperimento di Azione di reintegrazione davanti al giudice ordinario, in quanto il giudice ordinario non incontra il divieto previsto dall'art. 4 legge n. 2248 del 1865 all. E, non dovendo emettere alcun provvedimento di revoca, di annullamento o di sospensione di un atto amministrativo, che la stessa norma del citato art. 20 dichiara inefficace. (Conf 470/87, mass n 450203; (Conf 3380/82, mass n 421359).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)