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Sez. L, Sentenza n. 2021 del 21/03/1986 (Rv. 445225 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRATA AMMISSIONE AL RISCATTO DI UN PERIODO LAVORATIVO - RIPETIBILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445225-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ERRATA AMMISSIONE AL RISCATTO DI UN PERIODO LAVORATIVO - RIPETIBILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

L'indebita percezione di una maggiorazione della pensione concessa dall'INPS per l'errata ammissione al riscatto di un periodo lavorativo si risolve in un errore nella liquidazione della pensione stessa e quindi - non incidendo sulla sussistenza del rapporto assicurativo - ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422; pertanto non è ripetibile quanto già percepito in buona fede dal pensionato a titolo della suddetta maggiorazione, allorché l'INPS proceda alla rettifica dell'errore commesso. (V 841/85, mass n 439025; (V 1285/84, mass n 433425).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)