Sez. L, Sentenza n. 1285 del 23/02/1984 (Rv. 433425 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924, CONCERNENTE L'IRRIPETIBILITÀ DI QUANTO PERCEPITO DALL'ASSICURATO OLTRE IL DOVUTO - RIFERIMENTO AI CASI DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI LEGITTIMAMENTE EMESSI, CONSEGUENTE AL VERIFICARSI DI FATTI ESTINTORI DEL DIRITTO RICONOSCIUTO DAI PROVVEDIMENTI STESSI - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924, CONCERNENTE L'IRRIPETIBILITÀ DI QUANTO PERCEPITO DALL'ASSICURATO OLTRE IL DOVUTO - RIFERIMENTO AI CASI DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI LEGITTIMAMENTE EMESSI, CONSEGUENTE AL VERIFICARSI DI FATTI ESTINTORI DEL DIRITTO RICONOSCIUTO DAI PROVVEDIMENTI STESSI - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE.*
La previsione dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, relativa all'irripetibilità, nel caso di rettifica ultrannale di errori non dovuti a dolo dell'assicurato, di quanto da costui percepite oltre il dovuto, si riferisce solo ai casi di annullamento del provvedimento di assegnazione della pensione illegittimo fin dall'origine o di provvedimenti ulteriori applicativi di successive Disposizioni di legge, pur essi illegittimi, e non anche ai casi di cessazione dell'efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, conseguente al verificarsi di fatti estintivi del diritto riconosciuto dai provvedimenti stessi. (Conf 543/83, mass n 425323; (Conf 2653/78, mass n 392012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)