Sez. 6, Sentenza n. 10659 del 20/02/2020 Cc. (dep. 26/03/2020) Rv. 278750 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Imprevedibilità del mutamento di indirizzo giurisprudenziale – Sua evocazione in caso di contrasto rimesso alle Sezioni Unite – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
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L'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato, che, invece, è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite con il recepimento di uno dei contrapposti orientamenti, anche qualora sia riconosciuto come legittimo quello più restrittivo per le facoltà e poteri processuali della parte. (Fattispecie relativa al termine di impugnazione per l'imputato assente nel giudizio abbreviato, in cui la Corte ha chiarito che il principio enunciato dalle S.U. "Sinita" trova applicazione anche relativamente alle impugnazioni proposte in precedenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)