Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020) Rv. 277470 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Imputato non comparso - Notifica della sentenza ex artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 134, Preleggi art. 15, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)